Statuto dell'associazione
STATUTO ASSOCIAZIONE - ONLUS
TITOLO 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 1
DENOMINAZIONE
E’costituita l’Associazione O.N.L.U.S. denominata “Toka Toka Afrika – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale(O.N.L.U.S.)”, in breve nominabile anche come “Toka Toka Africa-O.N.L.U.S.... L’ Associazione é costituita ai sensi dell’art.11 e ss. Codice Civile operante quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale, umana, civile e culturale.
L’Associazione dovrà fare uso, oltre che nella denominazione anche in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale”o della sigla “O.N.L.U.S.” .
Articolo 2
SEDE
L’Associazione “Toka Toka Africa – O.N.L.U.S.” ha sede a Dolo(Ve) in via Vittorio Alfieri n. 17 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.
Articolo 3
DURATA
La durata dell’Associazione è illimitata.
Articolo 4
SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale, è apartitica e apolitica e si atterrà ai principi di democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.
L’Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l’elaborazione, la promozione, la realizzazione di progetti di sostegno economico e di solidarietà sociale, tra cui l’attuazione di iniziative socio-educative, culturali e sanitarie volte allo sviluppo integrale della persona, della società, dell’ambiente; in particolare intende promuovere progetti formativi finalizzati al progresso economico, sanitario e culturale dei cittadini della Guinea Bissau e degli altri paesi in via di sviluppo.
L’Associazione si avvale della collaborazione dei volontari la cui attività deve essere prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, e non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata entro i limiti che l’Organizzazione fisserà annualmente.
Articolo 5
ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
Per perseguire gli scopi sociali l’Associazione si propone di svolgere attività nei settori di:
formazione, assistenza socio sanitaria, sport, sviluppo medico veterinario, sviluppo agrario, educazione scolastica, tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica di particolare interesse sociale, innovazione e progresso tecnologico.
L’Associazione intende:
• sensibilizzare ed avvicinare i privati cittadini, le istituzioni, gli enti pubblici e privati, alle problematiche di carattere sanitario, sociale, culturale, ambientale, umano, civile.
• promuovere nuove attività nel campo dell’istruzione, progetti di adozione a distanza, aiuti umanitari, innovazione e progresso tecnologico, ambiente, veterinaria, sanità, opere civili-idrauliche.
• Stabilire rapporti di collaborazione con altre associazioni od altre organizzazioni che perseguono gli stessi fini.
• promuovere il sostegno materiale ed economico delle attività. nel campo dell’istruzione, progetti di adozione a distanza, aiuti umanitari, innovazione e progresso tecnologico, ambiente, veterinaria, sanità, opere civili-idrauliche.
• formare, promuovere e coordinare operatori nel campo dell’istruzione, progetti di adozione a distanza, aiuti umanitari, innovazione e progresso tecnologico, ambiente, veterinaria, sanità, opere civili-idrauliche.
• svolgere qualsiasi attività l’associazione ritenga opportuna per il raggiungimento dei propri fini.
• Promuovere, realizzare e gestire programmi educativi-culturali integrati, in Guinea Bissau e nei paesi in via di sviluppo in accordo con le autorità locali competenti.
• Gestire e organizzare corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento, nell’ambito dei settori in cui opera
L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fini di lucro, esercitare le attività marginali ivi compresa l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Articolo 6
PATTI COLLABORATIVI
L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di convenzioni, la partecipazione ad altre associazioni, società, Enti e Fondazioni aventi scopi analoghi o connessi ai propri e l’utilizzo di finanziamenti previsti dalle organizzazioni in materia di cooperazione.
L’Associazione è aperta a coadiuvarsi con chiunque condivida principi e finalità.
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Articolo 7
PATRIMONIO
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
1. da beni mobili ed immobili che potrebbero diventare di proprietà dell'associazione;
2. da fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
3. da donazioni, legati, lasciti.
Articolo 8
I proventi con cui provvedere alle attività e alla vita dell'Associazione
sono costituiti:
1. dalle quote associative;
2. dai redditi dei beni patrimoniali;
3. dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni;
4. dal ricavato derivante da manifestazioni, raccolte fondi ed altre attività organizzate dall’Associazione;
5. da rimborsi derivanti da convenzioni;
6. da ogni altra iniziativa consentita dalla legge.
Articolo 9
SOCI
L’Associazione è composta da soci fondatori, ordinari, e sostenitori.
Sono soci fondatori le persone fisiche e gli enti che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e tutti coloro che verranno ammessi successivamente con tale qualifica dal ConsiglioDirettivo.
Sono soci ordinari le persone fisiche e gli enti che verranno ammessi a seguito di loro domanda al Consiglio Direttivo che deciderà entro 60 giorni.
Sono soci sostenitori le persone fisiche o gli enti che, essendosi particolarmente distinti nella collaborazione o nel sostegno all’attività dell’Associazione, verranno ammessi, con tale qualifica, a seguito di loro domanda come al precedente paragrafo.
Articolo 10
I soci hanno tutti uguali diritti.
L’esercizio dei diritti del socio e l’accesso all’attività sociale sono subordinati all’effettivo versamento della quota associativa determinata annualmente dal Consiglio Direttivo per ogni categoria di soci nei termini fissati dal Consiglio medesimo, nonché di quant’altro dovuto in forza di statuto o di delibera del Consiglio Direttivo.
I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l’importo delle rispettive quote.
Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell’Associazione, né sono trasmissibili.
La qualità di socio deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Articolo 11
La qualità di socio si perde in caso di morte o di recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo e con efficacia dal giorno di ricevimento della stessa; si perde per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di:
• cessazione della partecipazione alla vita associativa,
• negligenza nell’esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento della quota associativa per oltre due anni;
• violazione delle norme etiche o statutarie;
• interdizione, inabilitazione o condanna dell’associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
• condotta contraria alle leggi ed all’ordine pubblico.
L’apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all’interessato con lettera raccomandata.
La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l’hanno determinata.
Articolo 12
ORGANI
Sono organi dell’Associazione:
• l’Assemblea dei soci
• il Consiglio Direttivo
• il Presidente ed il Vice Presidente
• il Segretario
• il Tesoriere.
• il Coordinatore dei Progetti
Tutte le cariche sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute.
Articolo 13
ASSEMBLEA
L’Assemblea è composta da tutti i soci, qualunque sia il tempo della loro ammissione. Essa rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.
Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare da altro socio avente analogo diritto di voto mediante delega scritta.
Ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe.
Nell’Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto.
Articolo 14
L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno entro il 30 (trenta) Aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina delle cariche sociali.
L’Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.
Articolo 15
Le Assemblee sono convocate con avviso contenente l’indicazione
del giorno, del luogo e dell’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare spedito a ogni socio a mezzo lettera, fax o messaggio di posta elettronica almeno otto giorni prima della data fissata.
L’avviso conterrà anche la data per la seconda convocazione.
Articolo 16
Sono di competenza dell’Assemblea:
• l’approvazione del bilancio annuale consuntivo e preventivo;
• la nomina del Consiglio Direttivo;
• qualsiasi delibera attinente l’Associazione, ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo;
• l’approvazione di regolamenti interni;
• le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, lo scioglimento dell’Associazione, la nomina di uno o più liquidatori e la decisione sulla devoluzione del patrimonio residuato dopo la liquidazione.
Articolo 17
Ogni socio maggiorenne, quale che sia la categoria cui appartiene, ha diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti e con la presenza di almeno metà degli aventi diritto al voto.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno diritto di voto.
Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto, lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Articolo 18
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente assistito dal Segretario.
Delle adunanze si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 19
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sette, eletti dall’assemblea, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Coordinatore dei Progetti .
La figura del Segretario può coincidere con quella del Vice Presidente.
In caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell’esercizio è in facoltà dei Consiglio stesso di designare il sostituto che rimarrà in carica sino alla successiva assemblea.
In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri in carica si intende decaduto l’intero Consiglio.
Articolo 20
Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente con avviso contenente l’elenco degli argomenti da trattare spedito con lettera, fax o messaggio di posta elettronica almeno otto giorni prima o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima dell’adunanza.
Il Consiglio è inoltre convocato quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente o, in mancanza, da persona nominata dalla maggioranza degli intervenuti.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Articolo 21
Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non siano riservati espressamente ad altri organi associativi e promuove e organizza l’attività sociale.
Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a uno o più membri.
Il Consiglio predispone annualmente il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione.
Il Consiglio determina l’ammontare delle quote associative da versarsi annualmente da ciascuna categoria di soci e l’ammontare di eventuali contributi da versare una tantum come pure il termine entro il quale gli stessi devono essere versati.
Delle riunioni del Consiglio viene redatto un verbale a cura del Segretario e sottoscritto da questi e dal Presidente dell’adunanza.
Articolo 22
IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
Viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica tre anni e può essere rieletto.
Il Presidente presiede l’assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle deliberazioni e, in generale, coordina i lavori dell’Associazione ed esercita i poteri che gli vengono delegati dal Consiglio in via generale o di volta in volta.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
Articolo 23
IL SEGRETARIO
Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
Cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio, redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo ed assiste il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte da un membro dell’assemblea eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo.
Articolo 24
IL TESORIERE
Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.E’ custode del patrimonio dell’Associazione e l’amministra su mandato del Presidente e del Segretario .
Cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone da un punto di vista contabile il bilancio.
Oltre al Presidente ha la firma sociale sia per operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Articolo 25
IL COORDINATORE DEI PROGETTI
Il Coordinatore dei Progetti è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Fissa le linee guida relative alla progettazione e realizzazione dei progetti e delle attività dell’Associazione.
Stabilisce le modalità ed i mezzi con i quali vengono realizzate le attività dell’Associazione. Coordina in accordo con il Tesoriere le attività inerenti all’esecuzione dei progetti.
Articolo 26
ESERCIZI - BILANCIO - UTILI DI GESTIONE
L’esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.
Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo provvederà alla redazione del bilancio da presentare, unitamente a quello preventivo per il nuovo esercizio, all’assemblea, da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio medesimo, per la sua approvazione.
Nella stessa data sarà redatto un bilancio sociale che sarà presentato unitamente a quello preventivo per il nuovo anno.
Articolo 27
È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, o avanzi di
gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. con analoghe finalità.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quella ad esse direttamente connesse.
Articolo 28
SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento dell’Associazione l’assemblea nominerà uno o
più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.
Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell’assemblea ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all’Autorità Competente la nomina del o dei liquidatori.
Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto, su indicazione dell’assemblea e ad opera dei liquidatori a favore di altra Organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili o riserve agli aderenti.
Articolo 29
RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia al codice civile e alla normativa vigente in materia.
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